| Art.
1: SOCI |
 |
|
| Ogni
cittadino italiano e straniero potra' iscriversi
alla Federazione Felina Italiana presentando domanda
presso la Sezione della Regione in cui ha stabilito
la sua residenza, parimenti potranno iscriversi
solo come Soci Aderenti presso altre Sezioni Regionali |
| Le
dimissioni del Socio dalla carica o dall'Associazione
dovranno risultare per iscritto e saranno valide
dal momento in cui verranno a conoscenza del CDN
e del Presidente dell'Organo di cui fa parte (o
del Vice Presidente se si dimette il Presidente)
il quale lo comunichera' al CDN |
| In
caso di impossibilita' di sostituzione di una carica
all'interno della FFI la carica sara' assunta temporaneamente
dal Presidente dell'Organo di cui fa parte (o dal
Vice Presidente, se si dimette il Presidente); l'assunzione
sara' possibile solo per una carica; se si verificasse
l'ulteriore impossibilita' di sostituzione, si dovranno
indire nuove elezioni valevoli anche per la carica
gia' assunta dal Presidente. |
| Tutti
i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti
della FFI, nonche' le norme statutarie e i Regolamenti
della FIFe a cui la FFI aderisce. Si impegnano,
inoltre, a promuovere e coltivare la leale e cordiale
collaborazione con tutti gli Organi della FFI. |
| Possono
riunirsi in Club per sviluppare l'allevamento e
divulgare la conoscenza di singole razze feline
presentando formale domanda corredata da uno Statuto
al CDN da cui riceveranno il riconoscimento ufficiale
qualora le finalita' non contrastino con quelle
della FFI. Il CDN potra' anche non riconoscere tali
Club o revocare il riconoscimento concesso con motivazione
scritta da inviare ai soci firmatari della richiesta
o al Presidente del Club. Avverso tale decisione
e' ammesso ricorso ai Probiviri Nazionali che entro
90 (novanta) giorni emetteranno sentenza definitiva
e inappellabile |
| I
Soci Allevatori in possesso di Affisso si riuniscono
in una apposita Commissione che li comprende tutti
e che ha lo scopo di tutelare e coordinare le loro
attivita', di promuovere studi e ricerche, organizzare
convegni ed avanzare proposte all'Assemblea dei
Delegati per il loro inoltro alla FIFe. Le viene
demandata dal CDN e dall'Assemblea dei Delegati
tutta la materia inerente l'Allevamento Felino.
Il funzionamento della Commissione stessa viene
sancito da un apposito Regolamento approvato dalla
Commissione stessa a maggioranza dei presenti. Tale
Regolamento per essere valido dovra' essere ratificato
dal CDN. Il CDN potra' non ratificarlo motivando
la decisione. |
| Tutti
i Soci ordinari che abbiano non meno di tre anni
di anzianita' nella FFI, a partire dalla data della
richiesta di associazione, possono candidarsi alle
cariche regionali e nazionali. Sono escluse le cariche
di Proboviro e Revisore. |
| Art.
2: LE SEZIONI REGIONALI |
 |
|
| Ogni
Regione italiana potra' essere rappresentata da
una sola Sezione. Tutte le Sezioni Regionali avranno
autonomia patrimoniale e fiscale e dovranno attenersi
oltre che alle norme contenute nello Statuto e nel
presente Regolamento Attuativo anche a quelle contenute
nell'apposito Regolamento delle Sezioni Regionali. |
| Le
Sezioni Regionali potranno ottenere il riconoscimento
dal CDN solo se saranno inizialmente composte da
almeno 12 (dodici) Soci Ordinari. |
| Coloro
i quali risiedono in una Regione in cui non si e'
ancora costituita una Sezione Regionale potranno
inoltrare la domanda di associazione quali Soci
presso un'altra Sezione Regionale o direttamente
al CDN tramite la sede centrale di Torino. |
| I
Soci che intendono costituire una Sezione dovranno
inoltrare formale richiesta al CDN che entro 60
(sessanta) giorni dalla ricezione della domanda
provvedera' a comunicare ai Soci richiedenti l'avvenuta
autorizzazione alla costituzione. Entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta
autorizzazione i Soci dovranno indire le elezioni
per la nomina degli Organi regionali che dovranno
successivamente essere ratificate dal CDN. Il CDN
ha la facolta' di non autorizzare la costituzione
della Sezione Regionale o revocare l'autorizzazione
accordata con motivazione scritta inviata ai Soci
richiedenti o alla Segreteria di Sezione. I Soci
o le Sezioni Regionali potranno inoltrare apposito
ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale che
dovra' emettere, entro 90 (novanta) giorni , la
sentenza definitiva ed inappellabile. |
| Art.
3: I DELEGATI REGIONALI |
 |
|
| I
Delegati Regionali vengono eletti dall'Assemblea
di Sezione dei Soci. Il loro numero varia secondo
il seguente criterio proporzionale: |
| 2
Delegati da 12 a 30 Soci Ordinari |
| 3
Delegati da 31 a 100 Soci Ordinari |
| 1
Delegato in piu' ogni scaglione di ulteriori cento
Soci Ordinari. |
| Se
il numero dei Soci Ordinari aumentera' nel triennio
successivo alle elezioni, aumentera' anche il numero
dei Delegati . |
| ART.
4: ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI |
 |
|
| Alla
prima riunione successiva alle elezioni dei Delegati
Regionali verranno nominati un Presidente e un Segretario
che resteranno in carica per un triennio e saranno
rieleggibili. La loro carica e incompatibile con
quella di Consigliere Nazionale. |
| L'Assemblea
Ordinaria dovra' essere convocata dal suo Presidente
entro il 30 di aprile di ogni anno a mezzo lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima di quello
fissato per la riunione. La convocazione dovra'
contenere ora e luogo della riunione e gli argomenti
all'Ordine del Giorno. La convocazione potra' essere
fatta anche attraverso telegramma solo nel caso
in cui al Presidente dell'Assemblea vengano notificate
per iscritto almeno 48 ore prima della riunione
eventuali variazioni nell'elenco dei Delegati Regionali |
| Le
Assemblee Straordinarie verranno convocate dal Presidente
dell'Assemblea con le stesse formalita' previste
per quella Ordinaria. |
| La
convocazione dell'Assemblea Straordinaria potra'
essere richiesta al Presidente dell'Assemblea dal
Presidente della FFI o da Delegati Regionali in
numero pari ad almeno 1/4 (un quarto) di quelli
in carica. Tali richieste dovranno essere accompagnate
dall'indicazione degli argomenti da porre all'Ordine
del Giorno. |
| L'Assemblea
sara' validamente costituita in sede Ordinaria,
in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta dei Delegati in carica, in seconda convocazione
qualsiasi sia il numero dei Delegati presenti. In
sede Straordinaria l'Assemblea sara' validamente
costituita sia in prima che in seconda convocazione
con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati
in carica. |
| Ogni
Delegato potra' essere presente per delega. |
| Ciascun
Delegato non potra' avere piu' di una delega nell'ambito
di una seduta assembleare. |
| Il
Delegato che non partecipera' di persona ad almeno
una Assemblea nel triennio non potra' ricandidarsi. |
| ART.
5: MAGGIORANZE PREVISTE PER LE VOTAZIONI |
 |
|
| In
caso di votazioni sono previste le seguenti maggioranze: |
| 1)
maggioranza dei voti ottenuti |
| |
a)
nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea |
| |
b)
nomina membri del CDN - Probiviri Nazionali - Revisori
dei Conti Nazionali |
|
|
c)
nomina membri del Comitato Tecnico scientifico |
| 2)
maggioranza semplice ( 50% + 1 dei presenti ) |
| |
a)
rendiconto consuntivo e bilancio preventivo |
| |
b)
proposte regionali |
| |
c)
tutte quelle che non sono ricomprese tra le maggioranze
qualificate |
| 3)
maggioranza assoluta ( 50% + 1 dei Delegati in carica
) |
| |
a)
approvazione e modifica Regolamento Attuativo |
| |
b)
approvazione e modifica Regolamento delle Sezioni
Regionali |
| |
c)
modifica o abrogazione di norme e regolamenti emanati
dal CDN |
| 4)
maggioranza qualificata dei 2/3 dei Delegati in
carica |
| |
a)
approvazione e/o modifica dello Statuto |
| |
b)
nomina del Presidente Onorario della FFI |
| 5)
maggioranza qualificata dei 3/4 dei Delegati in
carica |
| |
a)
scioglimento della Federazione Felina Italiana |
| Qualora
almeno 1/3 dei presenti lo richieda le votazioni
si effettueranno a scrutinio segreto. Sono comunque
a scrutinio segreto tutte le votazioni relative
alle nomine del Presidente e Segretario dell'Assemblea,
del CDN, dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori
dei Conti e dei membri del Comitato Tecnico scientifico. |
| Per
ogni elezione a livello nazionale ogni Delegato
avra' facolta' di votare un numero di candidati
pari a quello degli eleggendi. |
| ARt.
6: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE |
 |
|
| Il
Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal
Presidente a mezzo raccomandata almeno 10 giorni
prima della riunione o, in caso di urgenza, tramite
telegramma o fax almeno 5 giorni prima della riunione. |
| La
convocazione dovra' contenere l'elenco degli argomenti
all'Ordine del Giorno. |
| Il
Consiglio e' comunque valido, anche in mancanza
di convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri
in carica. |
| Il
Consiglio e' validamente costituito, se regolarmente
convocato, ove siano presenti la maggioranza dei
Consiglieri in carica. Delibera sugli argomenti
di propria competenza a maggioranza degli aventi
diritto. |
| Solo
nel caso in cui il CDN debba decidere sulla sospensione
cautelativa in attesa di giudizio di un Socio, per
il quale richiedera' al Collegio giudicante il provvedimento
della sospensione o quello della radiazione, dovra'
deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto
(sei su nove) |
| Qualora
almeno cinque Consiglieri o il Socio presente, oggetto
della discussione, ne facciano richiesta la riunione
potra' continuare a porte chiuse. In questo caso
le decisioni di quanto deliberato saranno immediatamente
e integralmente lette. |
|
verbali del CDN devono essere inviati nel piu' breve
tempo possibile ai Presidenti delle Sezioni regionali
con obbligo da parte di questi ultimi di comunicarne
il contenuto ai Delegati della Sezione di competenza
|
| ART.
7: BILANCIO |
 |
|
| Entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio
sociale il rendiconto consuntivo , il Bilancio preventivo
corredati dalla relazione del Presidente FFI e da
quella dei Revisori dei Conti dovranno essere presentati
per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati Regionali |
| L'eventuale
residuo attivo potra' essere accantonato in un apposito
fondo o messo a disposizione del CDN per iniziative
di carattere assistenziale, culturale, ricreativo
nella stretta osservanza degli scopi sociali. |
| L'eventuale
perdita d'esercizio sara' portata a nuovo o ripianata
nei tempi e nei modi deliberati dall'Assemblea dei
Delegati Regionali su proposta del CDN |
| ART.
8: PRESIDENTE FFI - SEGRETARIO NAZIONALE -
TESORIERE NAZIONALE |
 |
|
| Il
Presidente e' nominato dal CDN in occasione della
prima convocazione dopo le elezioni unitamente alle
altre cariche nell'ambito dei Consiglieri Nazionali.
Con la nomina assume anche la Presidenza della Commissione
dei Libri Genealogici. |
| Il
Segretario Nazionale compila i verbali delle riunioni,
custodisce i libri sociali della FFI, controfirma
gli atti del Presidente e provvede assieme al Tesoriere,
ciascuno nel proprio ambito, a dare attuazione alle
delibere del CDN. |
| Il
Tesoriere Nazionale custodisce i fondi e i beni
della Federazione e provvede alla redazione dei
Rendiconti annuali. |
| ART.
9: LA COMMISSIONE DEI LIBRI GENEALOGICI |
 |
|
| E'
composta da non meno di tre membri (Presidente,
Segretario e Consulente Genetico) nominati dal CDN
tra i Soci della FFI. Almeno uno dei membri non
dovra' avere altre cariche a livello nazionale. |
| I
membri della Commissione rimangono in carica per
un triennio salvo dimissioni o revoca. |
| La
Commissione ha il compito di conservare, aggiornare
e custodire i Libri Origine Italiani: LOI LIR CR |
| Il
Segretario della Commissione ha il compito di: |
| a)
svolgere le pratiche relative alle denuncie di monta,
nascita, morte, alle domande di iscrizione, al rilascio
dei pedigrees LOI LIR CR e ai passaggi di proprieta'
dei gatti, quando essi siano presentati nel pieno
rispetto dei termini e delle regole previste dalla
FFI e FIFe. |
| b)
controllare tramite incaricati regionali, le cucciolate
per il rilascio dei certificati d'iscrizione qualora
lo ritenga necessario. |
| Il
Presidente della Commissione ha il compito di custodire
i Libri Origine Italiani. |
| In
caso di dubbi, irregolarita' genetiche, pratiche
non conformi alla prassi corrente, verra' riunita
la Commissione da parte del Segretario (anche telefonicamente).
La relativa decisione sara' ritenuta valida se presa
all'unanimita'. Se anche un solo membro sara' di
parere contrario il caso verra' sottoposto al CDN
che deliberera' in merito. |
| Per
ogni eventuale controversia con la Commissione il
Socio potra' fare ricorso al CDN entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. |
| In
caso di morte, smarrimento o furto di un soggetto
iscritto al LOI LIR CR il proprietario e' tenuto
a restituire il corrispondente certificato di iscrizione
alla Segreteria della Commissione entro 15 giorni.
A richiesta, il certificato del soggetto deceduto
potra' essere riconsegnato al proprietario dopo
il regolare annullamento da parte della Commissione. |
| Il
rapporto di un Socio con altre Associazioni feline
dovra' limitarsi esclusivamente all'eventuale acquisto,
vendita o monta di soggetti felini. |
| E'
in ogni caso esclusa la possibilita' per un Socio
FFI di partecipare quale espositore a manifestazioni
organizzate da altre Associazioni in Europa in adeguamento
ai regolamenti FIFe vigenti. I soggetti acquistati
dai Soci con certificati di iscrizione ad Associazioni
non riconosciute di cui venga fatta richiesta di
iscrizione alla Commissione verranno registrati
al LIR sempre che possiedano una documentazione
di origine approvata dalla Commissione dei Libri
Origini. |
| Sara',
inoltre, cancellato all'atto dell'iscrizione al
LIR qualsiasi campionato che i soggetti felini avessero
conseguito nell'Associazione di provenienza |
| Onde
comunque normativizzare adeguatamente l'attivita'
della Commissione e il comportamento dei Soci nelle
pratiche inerenti il L.O. viene predisposto apposito
Regolamento approvato dal CDN. |
| ART.
10: COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI |
 |
|
| Viene
sancita l'incompatibilita' della carica di Revisore
con qualsiasi altra in seno alla FFI ne' dovranno
avere nessun grado di parentela e affinita', ne'
coniugio o avere rapporti di convivenza con i membri
del CDN o dei CDR o con alcun Delegato Regionale.
Coloro i quali non sono Soci FFI oltre alle incompatibilita'
suesposte non potranno essere Soci di altre Associazioni
feline non riconosciute dalla FFI. Almeno un membro
del Collegio dovra' essere Dottore Commercialista
o Ragioniere. |
| Il
Presidente del Collegio convochera' i membri, su
iniziativa propria o su richiesta di uno dei membri
del Collegio, ogniqualvolta lo ritenga necessario
per espletare i compiti statutariamente previsti. |
| Il
Presidente del Collegio predisporra' una relazione
da presentare assieme al rendiconto consuntivo all'Assemblea
dei Delegati Regionali o all'Assemblea dei Soci.
|
| ART.
11: COLLEGI DEI PROBIVIRI |
 |
|
| Viene
sancita l'incompatibilita' della carica di Proboviro
con qualsiasi altra in seno alla FFI ne' dovranno
avere nessun grado di parentela e affinita', ne'
coniugio o avere rapporti di convivenza con i membri
del CDN o dei CDR o con alcun Delegato Regionale.
Coloro i quali non sono Soci FFI oltre alle incompatibilita'
suesposte non potranno essere Soci di altre Associazioni
feline non riconosciute dalla FFI. |
| Qualora
si verifichi l'ipotesi di incompatibilita', la prima
carica che verra' accettata esplicitamente o nei
fatti compiendo un atto relativo a quella carica
eliminera' la possibilita' di accettare l'altra |
| Qualora
un Collegio Regionale non si pronunci entro i termini
previsti dallo Statuto o dal Regolamento sara' facolta'
del CDN, sentito il parere non vincolante del CDR,
di dichiararlo sciolto; la volta successiva sara'
sciolto automaticamente e dovranno essere indette
nuove elezioni. In ogni caso il CDN affidera' la
decisione al Collegio Regionale piu' vicino (sara'
tenuto conto delle distanze stradali tra le sedi
regionali) |
| Nel
caso del Collegio Nazionale o Regionale che giudichi
in primo o secondo grado o in sede arbitrale, la
scadenza del termine importera' lo scioglimento
del Collegio stesso e l'obbligo di nuove elezioni
indette entro 60 giorni. |
| In
presenza di fondati motivi presentati dal Collegio,
accertati e approvati dal CDN, il termine sara'
prorogato di 30 (trenta) giorni dal CDN stesso per
3 (tre) volte nel corso del mandato e non per lo
stesso caso. In ogni caso in cui il termine sara'
scaduto senza emissione di una decisione, l'efficacia
del provvedimento impugnato restera' sospesa dalla
scadenza di tale termine sino alla pronuncia del
nuovo Collegio. |
| I
Collegi dei Probiviri quali organi disciplinari
della FFI si riuniscono ogniqualvolta ne faccia
richiesta uno qualsiasi dei propri membri o il CDN
o il CDR. |
| E'
convocato dal proprio Presidente, con qualsiasi
mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima di quello fissato
per la riunione. Sara' in ogni caso valida, pur
in mancanza di formale convocazione, la riunione
in cui siano presenti tutti gli aventi diritto. |
| Il
Collegio Nazionale dei Probiviri unico deputato
a dirimere i conflitti di competenza tra Organi
della FFI e' convocato (allargato ai membri supplenti)
dal proprio presidente su istanza di uno qualsiasi
degli Organi parte della controversia, entro 15
giorni dalla richiesta. |
| I
Collegi in sede disciplinare e il solo Collegio
Nazionale in sede arbitrale dovranno emettere la
sentenza entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso. |
| Il
Collegio regionale e' competente in seconda istanza
sui provvedimenti disciplinari adottati dal CDR
e la sentenza e' inappellabile. |
| Il
Collegio Nazionale e' competente in seconda istanza
sui provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi
regionali e dal CDN e le sentenze sono inappellabili. |
| Tutti
i provvedimenti in seconda istanza sono inappellabili. |
| ART.
12: ATTI SANZIONABILI |
 |
|
| Gli
atti per cui sono previsti i provvedimenti disciplinari
e cautelativi ex art. 12 dello Statuto sono i seguenti: |
| a)
qualsiasi atto volontario contrario all'interesse
e al benessere del gatto o in generale di altri
animali |
| b)
atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti FFI
e FIFe |
| c)
atti contrari al buon andamento della FFI con particolare
riferimento al comportamento alle esposizioni feline
italiane ed estere |
| d)
false dichiarazioni nelle pratiche relative ai Libri
Genealogici |
| e)
tentativi di frode nei confronti della FFI degli
associati FFI e FIFe e di terzi non Soci nell'ambito
degli atti di compravendita di gatti |
| ART.
13: MODALITA' APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELATIVI E DISCIPLINARI |
 |
|
| A)
Provvedimento cautelativo in attesa di giudizio |
| Tale
provvedimento preso dal CDN a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto (su iniziativa propria o su
istanza motivata di un CDR), o dai Collegi dei Probiviri,
non pu˜ superare i 90 giorni ed avra' comunque termine
con l'emissione del provvedimento nei confronti
del Socio. Il periodo della sospensione cautelativa
sara' ricompreso successivamente nel periodo globale
dell'eventuale provvedimento di sospensione. |
| Durante
la sospensione cautelativa il Socio non potra' svolgere
nessuna attivita' FFI o FIFe. |
| Il
Socio potra' ricorrere avverso il provvedimento
inoltrando al Presidente del Collegio Nazionale
dei Probiviri apposita domanda entro 15 giorni dall'avvenuta
comunicazione tramite la Segreteria Nazionale. Il
Presidente del Collegio dovra', entro 15 giorni
dal ricevimento, confermare il provvedimento o revocarlo
comunicando la decisione alla Segreteria Nazionale
che provvedera' celermente ad informare il Socio |
| B)
Provvedimenti disciplinari |
| 1)
Richiamo scritto: adottato sia dal CDN, sia dal
CDR che dai Collegi dei Probiviri, concerne solo
mancanze lievi da parte dei Soci nella vita di relazione
della Federazione |
| 2)
Sospensione: il provvedimento adottato solo dai
Collegi dei probiviri competenti, prevede un minimo
di 90 giorni fino a un massimo di tre anni a seconda
della gravita' dei fatti |
| 3)
Radiazione: tale provvedimento adottato solo dai
Collegi dei Probiviri competenti per atti estremamente
gravi non consente al radiato di ripresentare la
domanda di ammissione |
| In
caso di impossibilita' di cooptazione, la sua carica,
con i conseguenti diritti verra' assunta dal Presidente
dell'Organo Collegiale di cui il Socio fa parte
(o dal Vicepresidente qualora fosse sospeso il Presidente). |
| In
caso di sospensione o radiazione in primo grado,
pur in presenza di ricorso in secondo grado, il
Socio resta sospeso da qualsiasi attivita' e da
qualsiasi carica fatte salve le pratiche al Libro
Origini. |
| ART.
14: PROCEDURE |
 |
|
| Il
Socio pu˜ presentare ricorso scritto entro 30 giorni
dalla notifica del provvedimento disciplinare inviandolo
alla Segreteria Nazionale che provvedera' ad inoltrarlo
al Collegio competente. |
| Inoltre
lo stesso potra' chiedere la provvisoria sospensione
del provvedimento di primo grado inoltrandolo insieme
al ricorso. Il Presidente del Collegio dovra' entro
15 giorni dal ricevimento confermare l'esecuzione
del provvedimento o sospenderla. |
| Qualunque
tipo di ricorso dovra' essere accompagnato da una
somma che non verra' comunque restituita, pari a
due quote associative e da un'impegnativa al pagamento
delle ulteriori spese di giudizio in caso di sentenza
sfavorevole al ricorso |
| Per
il ricorso avverso la radiazione il Collegio dei
Probiviri Nazionali si riunira' allargato ai membri
supplenti e in questo caso il Presidente del Collegio
dovra' convocarlo il piu' presto possibile e comunque
non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il Collegio emettera' la sentenza entro i 90 giorni
successivi il provvedimento definitivo sara' inappellabile. |
| Tutti
i provvedimenti disciplinari e cautelativi dovranno
essere compiutamente motivati. |
| Il
Socio prosciolto da qualsiasi provvedimento dovra'
esserne informato con i mezzi piu' celeri e immediatamente
reintegrato in tutte le cariche eventualmente occupate. |
| Ove
le accuse mosse si rivelassero palesemente prive
di fondamento e/o create ad arte insorgera' l'obbligo
per il Collegio competente di instaurare un provvedimento
disciplinare a carico della controparte in difetto.
Il soccombente del processo sara' sempre condannato
al rimborso delle somme eventualmente versate dal
ricorrente alla FFI. |
| Tutte
le sentenze definitive e i provvedimenti disciplinari
adottati dagli Organi competenti dovranno essere
inviati alla Segreteria Nazionale che provvedera'
a curarne la stampa sull'organo ufficiale della
Federazione. |
| ART.
15: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO |
 |
|
| Il
Comitato tecnico scientifico e' composto da almeno
4 membri, di cui 2 nominati dall'Assemblea dei Delegati
Regionali e gli altri nominati dal CDN e possono
anche non essere Soci della FFI. Nominano al loro
interno un Presidente.Di preferenza potranno essere
laureati in scienze biologiche o in medicina veterinaria
o essere allevatori con almeno 5 anni di anzianita'
a partire dalla data di concessione dell'affisso.
Potranno anche essere esperti in questioni amministrative,
fiscali o giuridiche. |
| Il
Comitato ha il compito di fornire, su richiesta
del CDN o della Commissione Allevatori o dell'Assemblea
dei Delegati, indicazioni utili concernenti la salute,
il benessere del gatto e il miglioramento delle
razze. Sara' di supporto al CDN per quanto concerne
lo studio di proposte normative da avanzare agli
organi statali competenti in materia di igiene e
profilassi delle malattie, obblighi inerenti la
libera circolazione degli animali da compagnia in
ambito Cee e internazionale e riguardo i regolamenti
USL |
| ART.
16: COMMISSIONI |
 |
|
| Tutte
le Commissioni create dal CDN per regolare la vita
della Federazione saranno composte da tre membri
scelti tra i Soci e saranno coordinate da un Consigliere
nazionale al quale relazioneranno sul lavoro svolto.
Rimangono in carica fino a dimissioni o revoca e
comunque decadono con il termine del mandato del
CDN che li ha nominati |
| Supportano
il CDN nelle materie di competenza. |
| Ove
per la complessita' delle materie trattate vi sia
il bisogno di emanare un regolamento nazionale a
cui si dovranno attenere tutti i Soci, sara' necessario
che lo stesso sia prima ratificato dal CDN e successivamente
approvato dall'Assemblea dei Delegati Regionali. |
| Unica
eccezione sara' la Commissione dei Giudici composta
da tutti coloro che abbiano superato l'esame Fife
e che avra' potere consultivo su qualsiasi argomento
attinente gli standard dei gatti e le procedure
di giudizio. |
| ART.
17: DISPOSIZIONI FINALI |
 |
|
| Ogni
eventuale modifica del presente Regolamento Attuativo
dovra' essere proposta dal CDN o da almeno 1/5 dei
Delegati in carica. |
| Fa
parte integrante del presente Regolamento il Regolamento
delle Sezioni Regionali |