REGOLAMENTO ATTUATIVO
 
Art. 1: SOCI
Art. 2: LE SEZIONI REGIONALI
Art. 3: I DELEGATI REGIONALI
Art. 4: ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI
Art. 5: MAGGIORANZE PREVISTE PER LE VOTAZIONI
Art. 6: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 7: BILANCIO
Art. 8: PRESIDENTE FFI - SEGRETARIO NAZIONALE - TESORIERE NAZIONALE
Art. 9: LA COMMISSIONE DEI LIBRI GENEALOGICI
Art. 10: COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 11: COLLEGI DEI PROBIVIRI
Art. 12: ATTI SANSIONABILI
Art. 13: MODALITA' APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E DISCIPLINARI
Art. 14: PROCEDURE
Art. 15: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 16: COMMISSIONI
Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1: SOCI
Ogni cittadino italiano e straniero potra' iscriversi alla Federazione Felina Italiana presentando domanda presso la Sezione della Regione in cui ha stabilito la sua residenza, parimenti potranno iscriversi solo come Soci Aderenti presso altre Sezioni Regionali
Le dimissioni del Socio dalla carica o dall'Associazione dovranno risultare per iscritto e saranno valide dal momento in cui verranno a conoscenza del CDN e del Presidente dell'Organo di cui fa parte (o del Vice Presidente se si dimette il Presidente) il quale lo comunichera' al CDN
In caso di impossibilita' di sostituzione di una carica all'interno della FFI la carica sara' assunta temporaneamente dal Presidente dell'Organo di cui fa parte (o dal Vice Presidente, se si dimette il Presidente); l'assunzione sara' possibile solo per una carica; se si verificasse l'ulteriore impossibilita' di sostituzione, si dovranno indire nuove elezioni valevoli anche per la carica gia' assunta dal Presidente.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FFI, nonche' le norme statutarie e i Regolamenti della FIFe a cui la FFI aderisce. Si impegnano, inoltre, a promuovere e coltivare la leale e cordiale collaborazione con tutti gli Organi della FFI.
Possono riunirsi in Club per sviluppare l'allevamento e divulgare la conoscenza di singole razze feline presentando formale domanda corredata da uno Statuto al CDN da cui riceveranno il riconoscimento ufficiale qualora le finalita' non contrastino con quelle della FFI. Il CDN potra' anche non riconoscere tali Club o revocare il riconoscimento concesso con motivazione scritta da inviare ai soci firmatari della richiesta o al Presidente del Club. Avverso tale decisione e' ammesso ricorso ai Probiviri Nazionali che entro 90 (novanta) giorni emetteranno sentenza definitiva e inappellabile
I Soci Allevatori in possesso di Affisso si riuniscono in una apposita Commissione che li comprende tutti e che ha lo scopo di tutelare e coordinare le loro attivita', di promuovere studi e ricerche, organizzare convegni ed avanzare proposte all'Assemblea dei Delegati per il loro inoltro alla FIFe. Le viene demandata dal CDN e dall'Assemblea dei Delegati tutta la materia inerente l'Allevamento Felino. Il funzionamento della Commissione stessa viene sancito da un apposito Regolamento approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei presenti. Tale Regolamento per essere valido dovra' essere ratificato dal CDN. Il CDN potra' non ratificarlo motivando la decisione.
Tutti i Soci ordinari che abbiano non meno di tre anni di anzianita' nella FFI, a partire dalla data della richiesta di associazione, possono candidarsi alle cariche regionali e nazionali. Sono escluse le cariche di Proboviro e Revisore.
Art. 2: LE SEZIONI REGIONALI
Ogni Regione italiana potra' essere rappresentata da una sola Sezione. Tutte le Sezioni Regionali avranno autonomia patrimoniale e fiscale e dovranno attenersi oltre che alle norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Attuativo anche a quelle contenute nell'apposito Regolamento delle Sezioni Regionali.
Le Sezioni Regionali potranno ottenere il riconoscimento dal CDN solo se saranno inizialmente composte da almeno 12 (dodici) Soci Ordinari.
Coloro i quali risiedono in una Regione in cui non si e' ancora costituita una Sezione Regionale potranno inoltrare la domanda di associazione quali Soci presso un'altra Sezione Regionale o direttamente al CDN tramite la sede centrale di Torino.
I Soci che intendono costituire una Sezione dovranno inoltrare formale richiesta al CDN che entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda provvedera' a comunicare ai Soci richiedenti l'avvenuta autorizzazione alla costituzione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta autorizzazione i Soci dovranno indire le elezioni per la nomina degli Organi regionali che dovranno successivamente essere ratificate dal CDN. Il CDN ha la facolta' di non autorizzare la costituzione della Sezione Regionale o revocare l'autorizzazione accordata con motivazione scritta inviata ai Soci richiedenti o alla Segreteria di Sezione. I Soci o le Sezioni Regionali potranno inoltrare apposito ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale che dovra' emettere, entro 90 (novanta) giorni , la sentenza definitiva ed inappellabile.
Art. 3: I DELEGATI REGIONALI
I Delegati Regionali vengono eletti dall'Assemblea di Sezione dei Soci. Il loro numero varia secondo il seguente criterio proporzionale:
2 Delegati da 12 a 30 Soci Ordinari
3 Delegati da 31 a 100 Soci Ordinari
1 Delegato in piu' ogni scaglione di ulteriori cento Soci Ordinari.
Se il numero dei Soci Ordinari aumentera' nel triennio successivo alle elezioni, aumentera' anche il numero dei Delegati .
ART. 4: ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI
Alla prima riunione successiva alle elezioni dei Delegati Regionali verranno nominati un Presidente e un Segretario che resteranno in carica per un triennio e saranno rieleggibili. La loro carica e incompatibile con quella di Consigliere Nazionale.
L'Assemblea Ordinaria dovra' essere convocata dal suo Presidente entro il 30 di aprile di ogni anno a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione dovra' contenere ora e luogo della riunione e gli argomenti all'Ordine del Giorno. La convocazione potra' essere fatta anche attraverso telegramma solo nel caso in cui al Presidente dell'Assemblea vengano notificate per iscritto almeno 48 ore prima della riunione eventuali variazioni nell'elenco dei Delegati Regionali
Le Assemblee Straordinarie verranno convocate dal Presidente dell'Assemblea con le stesse formalita' previste per quella Ordinaria.
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potra' essere richiesta al Presidente dell'Assemblea dal Presidente della FFI o da Delegati Regionali in numero pari ad almeno 1/4 (un quarto) di quelli in carica. Tali richieste dovranno essere accompagnate dall'indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea sara' validamente costituita in sede Ordinaria, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati in carica, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Delegati presenti. In sede Straordinaria l'Assemblea sara' validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati in carica.
Ogni Delegato potra' essere presente per delega.
Ciascun Delegato non potra' avere piu' di una delega nell'ambito di una seduta assembleare.
Il Delegato che non partecipera' di persona ad almeno una Assemblea nel triennio non potra' ricandidarsi.
ART. 5: MAGGIORANZE PREVISTE PER LE VOTAZIONI
In caso di votazioni sono previste le seguenti maggioranze:
1) maggioranza dei voti ottenuti
  a) nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea
  b) nomina membri del CDN - Probiviri Nazionali - Revisori dei Conti Nazionali
c) nomina membri del Comitato Tecnico scientifico
2) maggioranza semplice ( 50% + 1 dei presenti )
  a) rendiconto consuntivo e bilancio preventivo
  b) proposte regionali
  c) tutte quelle che non sono ricomprese tra le maggioranze qualificate
3) maggioranza assoluta ( 50% + 1 dei Delegati in carica )
  a) approvazione e modifica Regolamento Attuativo
  b) approvazione e modifica Regolamento delle Sezioni Regionali
  c) modifica o abrogazione di norme e regolamenti emanati dal CDN
4) maggioranza qualificata dei 2/3 dei Delegati in carica
  a) approvazione e/o modifica dello Statuto
  b) nomina del Presidente Onorario della FFI
5) maggioranza qualificata dei 3/4 dei Delegati in carica
  a) scioglimento della Federazione Felina Italiana
Qualora almeno 1/3 dei presenti lo richieda le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto. Sono comunque a scrutinio segreto tutte le votazioni relative alle nomine del Presidente e Segretario dell'Assemblea, del CDN, dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e dei membri del Comitato Tecnico scientifico.
Per ogni elezione a livello nazionale ogni Delegato avra' facolta' di votare un numero di candidati pari a quello degli eleggendi.
ARt. 6: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, tramite telegramma o fax almeno 5 giorni prima della riunione.
La convocazione dovra' contenere l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno.
Il Consiglio e' comunque valido, anche in mancanza di convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio e' validamente costituito, se regolarmente convocato, ove siano presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica. Delibera sugli argomenti di propria competenza a maggioranza degli aventi diritto.
Solo nel caso in cui il CDN debba decidere sulla sospensione cautelativa in attesa di giudizio di un Socio, per il quale richiedera' al Collegio giudicante il provvedimento della sospensione o quello della radiazione, dovra' deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto (sei su nove)
Qualora almeno cinque Consiglieri o il Socio presente, oggetto della discussione, ne facciano richiesta la riunione potra' continuare a porte chiuse. In questo caso le decisioni di quanto deliberato saranno immediatamente e integralmente lette.
verbali del CDN devono essere inviati nel piu' breve tempo possibile ai Presidenti delle Sezioni regionali con obbligo da parte di questi ultimi di comunicarne il contenuto ai Delegati della Sezione di competenza
ART. 7: BILANCIO
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale il rendiconto consuntivo , il Bilancio preventivo corredati dalla relazione del Presidente FFI e da quella dei Revisori dei Conti dovranno essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati Regionali
L'eventuale residuo attivo potra' essere accantonato in un apposito fondo o messo a disposizione del CDN per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo nella stretta osservanza degli scopi sociali.
L'eventuale perdita d'esercizio sara' portata a nuovo o ripianata nei tempi e nei modi deliberati dall'Assemblea dei Delegati Regionali su proposta del CDN
ART. 8: PRESIDENTE FFI - SEGRETARIO NAZIONALE - TESORIERE NAZIONALE
Il Presidente e' nominato dal CDN in occasione della prima convocazione dopo le elezioni unitamente alle altre cariche nell'ambito dei Consiglieri Nazionali. Con la nomina assume anche la Presidenza della Commissione dei Libri Genealogici.
Il Segretario Nazionale compila i verbali delle riunioni, custodisce i libri sociali della FFI, controfirma gli atti del Presidente e provvede assieme al Tesoriere, ciascuno nel proprio ambito, a dare attuazione alle delibere del CDN.
Il Tesoriere Nazionale custodisce i fondi e i beni della Federazione e provvede alla redazione dei Rendiconti annuali.
ART. 9: LA COMMISSIONE DEI LIBRI GENEALOGICI
E' composta da non meno di tre membri (Presidente, Segretario e Consulente Genetico) nominati dal CDN tra i Soci della FFI. Almeno uno dei membri non dovra' avere altre cariche a livello nazionale.
I membri della Commissione rimangono in carica per un triennio salvo dimissioni o revoca.
La Commissione ha il compito di conservare, aggiornare e custodire i Libri Origine Italiani: LOI LIR CR
Il Segretario della Commissione ha il compito di:
a) svolgere le pratiche relative alle denuncie di monta, nascita, morte, alle domande di iscrizione, al rilascio dei pedigrees LOI LIR CR e ai passaggi di proprieta' dei gatti, quando essi siano presentati nel pieno rispetto dei termini e delle regole previste dalla FFI e FIFe.
b) controllare tramite incaricati regionali, le cucciolate per il rilascio dei certificati d'iscrizione qualora lo ritenga necessario.
Il Presidente della Commissione ha il compito di custodire i Libri Origine Italiani.
In caso di dubbi, irregolarita' genetiche, pratiche non conformi alla prassi corrente, verra' riunita la Commissione da parte del Segretario (anche telefonicamente). La relativa decisione sara' ritenuta valida se presa all'unanimita'. Se anche un solo membro sara' di parere contrario il caso verra' sottoposto al CDN che deliberera' in merito.
Per ogni eventuale controversia con la Commissione il Socio potra' fare ricorso al CDN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
In caso di morte, smarrimento o furto di un soggetto iscritto al LOI LIR CR il proprietario e' tenuto a restituire il corrispondente certificato di iscrizione alla Segreteria della Commissione entro 15 giorni. A richiesta, il certificato del soggetto deceduto potra' essere riconsegnato al proprietario dopo il regolare annullamento da parte della Commissione.
Il rapporto di un Socio con altre Associazioni feline dovra' limitarsi esclusivamente all'eventuale acquisto, vendita o monta di soggetti felini.
E' in ogni caso esclusa la possibilita' per un Socio FFI di partecipare quale espositore a manifestazioni organizzate da altre Associazioni in Europa in adeguamento ai regolamenti FIFe vigenti. I soggetti acquistati dai Soci con certificati di iscrizione ad Associazioni non riconosciute di cui venga fatta richiesta di iscrizione alla Commissione verranno registrati al LIR sempre che possiedano una documentazione di origine approvata dalla Commissione dei Libri Origini.
Sara', inoltre, cancellato all'atto dell'iscrizione al LIR qualsiasi campionato che i soggetti felini avessero conseguito nell'Associazione di provenienza
Onde comunque normativizzare adeguatamente l'attivita' della Commissione e il comportamento dei Soci nelle pratiche inerenti il L.O. viene predisposto apposito Regolamento approvato dal CDN.
ART. 10: COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
Viene sancita l'incompatibilita' della carica di Revisore con qualsiasi altra in seno alla FFI ne' dovranno avere nessun grado di parentela e affinita', ne' coniugio o avere rapporti di convivenza con i membri del CDN o dei CDR o con alcun Delegato Regionale. Coloro i quali non sono Soci FFI oltre alle incompatibilita' suesposte non potranno essere Soci di altre Associazioni feline non riconosciute dalla FFI. Almeno un membro del Collegio dovra' essere Dottore Commercialista o Ragioniere.
Il Presidente del Collegio convochera' i membri, su iniziativa propria o su richiesta di uno dei membri del Collegio, ogniqualvolta lo ritenga necessario per espletare i compiti statutariamente previsti.
Il Presidente del Collegio predisporra' una relazione da presentare assieme al rendiconto consuntivo all'Assemblea dei Delegati Regionali o all'Assemblea dei Soci.
ART. 11: COLLEGI DEI PROBIVIRI
Viene sancita l'incompatibilita' della carica di Proboviro con qualsiasi altra in seno alla FFI ne' dovranno avere nessun grado di parentela e affinita', ne' coniugio o avere rapporti di convivenza con i membri del CDN o dei CDR o con alcun Delegato Regionale. Coloro i quali non sono Soci FFI oltre alle incompatibilita' suesposte non potranno essere Soci di altre Associazioni feline non riconosciute dalla FFI.
Qualora si verifichi l'ipotesi di incompatibilita', la prima carica che verra' accettata esplicitamente o nei fatti compiendo un atto relativo a quella carica eliminera' la possibilita' di accettare l'altra
Qualora un Collegio Regionale non si pronunci entro i termini previsti dallo Statuto o dal Regolamento sara' facolta' del CDN, sentito il parere non vincolante del CDR, di dichiararlo sciolto; la volta successiva sara' sciolto automaticamente e dovranno essere indette nuove elezioni. In ogni caso il CDN affidera' la decisione al Collegio Regionale piu' vicino (sara' tenuto conto delle distanze stradali tra le sedi regionali)
Nel caso del Collegio Nazionale o Regionale che giudichi in primo o secondo grado o in sede arbitrale, la scadenza del termine importera' lo scioglimento del Collegio stesso e l'obbligo di nuove elezioni indette entro 60 giorni.
In presenza di fondati motivi presentati dal Collegio, accertati e approvati dal CDN, il termine sara' prorogato di 30 (trenta) giorni dal CDN stesso per 3 (tre) volte nel corso del mandato e non per lo stesso caso. In ogni caso in cui il termine sara' scaduto senza emissione di una decisione, l'efficacia del provvedimento impugnato restera' sospesa dalla scadenza di tale termine sino alla pronuncia del nuovo Collegio.
I Collegi dei Probiviri quali organi disciplinari della FFI si riuniscono ogniqualvolta ne faccia richiesta uno qualsiasi dei propri membri o il CDN o il CDR.
E' convocato dal proprio Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Sara' in ogni caso valida, pur in mancanza di formale convocazione, la riunione in cui siano presenti tutti gli aventi diritto.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri unico deputato a dirimere i conflitti di competenza tra Organi della FFI e' convocato (allargato ai membri supplenti) dal proprio presidente su istanza di uno qualsiasi degli Organi parte della controversia, entro 15 giorni dalla richiesta.
I Collegi in sede disciplinare e il solo Collegio Nazionale in sede arbitrale dovranno emettere la sentenza entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso.
Il Collegio regionale e' competente in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari adottati dal CDR e la sentenza e' inappellabile.
Il Collegio Nazionale e' competente in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi regionali e dal CDN e le sentenze sono inappellabili.
Tutti i provvedimenti in seconda istanza sono inappellabili.
ART. 12: ATTI SANZIONABILI
Gli atti per cui sono previsti i provvedimenti disciplinari e cautelativi ex art. 12 dello Statuto sono i seguenti:
a) qualsiasi atto volontario contrario all'interesse e al benessere del gatto o in generale di altri animali
b) atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti FFI e FIFe
c) atti contrari al buon andamento della FFI con particolare riferimento al comportamento alle esposizioni feline italiane ed estere
d) false dichiarazioni nelle pratiche relative ai Libri Genealogici
e) tentativi di frode nei confronti della FFI degli associati FFI e FIFe e di terzi non Soci nell'ambito degli atti di compravendita di gatti
ART. 13: MODALITA' APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E DISCIPLINARI
A) Provvedimento cautelativo in attesa di giudizio
Tale provvedimento preso dal CDN a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto (su iniziativa propria o su istanza motivata di un CDR), o dai Collegi dei Probiviri, non pu˜ superare i 90 giorni ed avra' comunque termine con l'emissione del provvedimento nei confronti del Socio. Il periodo della sospensione cautelativa sara' ricompreso successivamente nel periodo globale dell'eventuale provvedimento di sospensione.
Durante la sospensione cautelativa il Socio non potra' svolgere nessuna attivita' FFI o FIFe.
Il Socio potra' ricorrere avverso il provvedimento inoltrando al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri apposita domanda entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione tramite la Segreteria Nazionale. Il Presidente del Collegio dovra', entro 15 giorni dal ricevimento, confermare il provvedimento o revocarlo comunicando la decisione alla Segreteria Nazionale che provvedera' celermente ad informare il Socio
B) Provvedimenti disciplinari
1) Richiamo scritto: adottato sia dal CDN, sia dal CDR che dai Collegi dei Probiviri, concerne solo mancanze lievi da parte dei Soci nella vita di relazione della Federazione
2) Sospensione: il provvedimento adottato solo dai Collegi dei probiviri competenti, prevede un minimo di 90 giorni fino a un massimo di tre anni a seconda della gravita' dei fatti
3) Radiazione: tale provvedimento adottato solo dai Collegi dei Probiviri competenti per atti estremamente gravi non consente al radiato di ripresentare la domanda di ammissione
In caso di impossibilita' di cooptazione, la sua carica, con i conseguenti diritti verra' assunta dal Presidente dell'Organo Collegiale di cui il Socio fa parte (o dal Vicepresidente qualora fosse sospeso il Presidente).
In caso di sospensione o radiazione in primo grado, pur in presenza di ricorso in secondo grado, il Socio resta sospeso da qualsiasi attivita' e da qualsiasi carica fatte salve le pratiche al Libro Origini.
ART. 14: PROCEDURE
Il Socio pu˜ presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare inviandolo alla Segreteria Nazionale che provvedera' ad inoltrarlo al Collegio competente.
Inoltre lo stesso potra' chiedere la provvisoria sospensione del provvedimento di primo grado inoltrandolo insieme al ricorso. Il Presidente del Collegio dovra' entro 15 giorni dal ricevimento confermare l'esecuzione del provvedimento o sospenderla.
Qualunque tipo di ricorso dovra' essere accompagnato da una somma che non verra' comunque restituita, pari a due quote associative e da un'impegnativa al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in caso di sentenza sfavorevole al ricorso
Per il ricorso avverso la radiazione il Collegio dei Probiviri Nazionali si riunira' allargato ai membri supplenti e in questo caso il Presidente del Collegio dovra' convocarlo il piu' presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Il Collegio emettera' la sentenza entro i 90 giorni successivi il provvedimento definitivo sara' inappellabile.
Tutti i provvedimenti disciplinari e cautelativi dovranno essere compiutamente motivati.
Il Socio prosciolto da qualsiasi provvedimento dovra' esserne informato con i mezzi piu' celeri e immediatamente reintegrato in tutte le cariche eventualmente occupate.
Ove le accuse mosse si rivelassero palesemente prive di fondamento e/o create ad arte insorgera' l'obbligo per il Collegio competente di instaurare un provvedimento disciplinare a carico della controparte in difetto. Il soccombente del processo sara' sempre condannato al rimborso delle somme eventualmente versate dal ricorrente alla FFI.
Tutte le sentenze definitive e i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti dovranno essere inviati alla Segreteria Nazionale che provvedera' a curarne la stampa sull'organo ufficiale della Federazione.
ART. 15: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico scientifico e' composto da almeno 4 membri, di cui 2 nominati dall'Assemblea dei Delegati Regionali e gli altri nominati dal CDN e possono anche non essere Soci della FFI. Nominano al loro interno un Presidente.Di preferenza potranno essere laureati in scienze biologiche o in medicina veterinaria o essere allevatori con almeno 5 anni di anzianita' a partire dalla data di concessione dell'affisso. Potranno anche essere esperti in questioni amministrative, fiscali o giuridiche.
Il Comitato ha il compito di fornire, su richiesta del CDN o della Commissione Allevatori o dell'Assemblea dei Delegati, indicazioni utili concernenti la salute, il benessere del gatto e il miglioramento delle razze. Sara' di supporto al CDN per quanto concerne lo studio di proposte normative da avanzare agli organi statali competenti in materia di igiene e profilassi delle malattie, obblighi inerenti la libera circolazione degli animali da compagnia in ambito Cee e internazionale e riguardo i regolamenti USL
ART. 16: COMMISSIONI
Tutte le Commissioni create dal CDN per regolare la vita della Federazione saranno composte da tre membri scelti tra i Soci e saranno coordinate da un Consigliere nazionale al quale relazioneranno sul lavoro svolto. Rimangono in carica fino a dimissioni o revoca e comunque decadono con il termine del mandato del CDN che li ha nominati
Supportano il CDN nelle materie di competenza.
Ove per la complessita' delle materie trattate vi sia il bisogno di emanare un regolamento nazionale a cui si dovranno attenere tutti i Soci, sara' necessario che lo stesso sia prima ratificato dal CDN e successivamente approvato dall'Assemblea dei Delegati Regionali.
Unica eccezione sara' la Commissione dei Giudici composta da tutti coloro che abbiano superato l'esame Fife e che avra' potere consultivo su qualsiasi argomento attinente gli standard dei gatti e le procedure di giudizio.
ART. 17: DISPOSIZIONI FINALI
Ogni eventuale modifica del presente Regolamento Attuativo dovra' essere proposta dal CDN o da almeno 1/5 dei Delegati in carica.
Fa parte integrante del presente Regolamento il Regolamento delle Sezioni Regionali
 

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