| Art.
1: COSTITUZIONE |
 |
|
| E'
costituita con sede in Torino l'Associazione Nazionale
Felina Italiana, Ente senza scopo di lucro, regolata
dal presente Statuto sociale, nel prosieguo del
quale verra' denominata anche semplicemente come
ŇAssociazioneÓ; la sede e' in via Principi d'Acaja
n. 20. L'Associazione svolge la sua attivita' su
tutto il territorio nazionale e puo' costituire
sedi distaccate |
| La
durata dell'Associazione e' illimitata. |
| L'Associazione
aderisce alla Associazione Internazionale Felina
(F.I.Fe) |
| Art.
2: SCOPI |
 |
|
| L'Associazione
ha carattere tecnico-economico, amatoriale e culturale.
Si propone di interessarsi alle specie e varieta'
feline, sviluppandone la cultura con l'incoraggiare
e disciplinare l'allevamento del gatto, promuovendone
lo sviluppo, il miglioramento, la tutela e la conservazione
di tutte le razze e varieta'. Si adoperera' per
il suo benessere favorendone l'impiego e la valorizzazione
ai fini zootecnici oltre che culturali, amatoriali,
utilitaristici ed economici. |
| Per
il conseguimento di questi fini istituzionali l'Associazione:
|
| a)
regola e controlla la produzione e l'allevamento
dei gatti di razza pura con particolare riguardo
alle esigenze della felinotecnia italiana; |
| b)
cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti
ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 529, in armonia con le norme comunitarie ed internazionali
sulla base di appositi disciplinari approvati dal
Ministero per le politiche agricole; |
| c)
provvede alla tenuta e agli aggiornamenti degli
elenchi dei giudici ed eventuali altri specialisti
della felinotecnia e ne cura la preparazione tecnica
e l'aggiornamento culturale; |
| d)
promuove, riconosce, approva, patrocina esposizioni,
raduni in Italia e all'estero intesi anche a favorire
la conoscenza, la valorizzazione e la selezione
dei prodotti dell'allevamento nazionale e ne stabilisce
i regolamenti. Puo' procedere anche ad organizzare
direttamente o indirettamente esposizioni o altre
manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico sulla
base di apposito disciplinare approvato dal Ministero
per le politiche agricole; |
| e)
promuove studi, ricerche e iniziative rivolti allo
studio, al miglioramento, al benessere e alla diffusione
delle razze feline; |
| f)
esercita ogni altra funzione che le sia demandata
da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti
Autorita'. |
| Art.
3: SOCI |
 |
|
| L'associazione
e' composta dalle seguenti categorie di Soci: |
| a)
soci onorari (nominati con delibera del Consiglio
Direttivo Nazionale per benemerenze verso l'Associazione
o per importanti studi a livello genetico, scientifico
e tecnico sul gatto). Detti Soci non pagano la quota
annuale; |
| b)
Soci Ordinari; |
| c)
Soci Aderenti. |
| Hanno
diritto di voto i soci Ordinari: non hanno diritto
di voto i Soci onorari e aderenti. Qualsiasi persona
residente in Italia puo' rientrare in una qualsiasi
delle categorie di soci sopraddette; i minorenni
possono essere iscritti solamente tra gli aderenti. |
| E'
inoltre prevista l'adesione all'Associazione in
qualita' di Socio aderente per i cittadini stranieri
non residenti. Possono far parte dell'Associazione
solo in qualita' di Socio aderente coloro che esercitano
abitualmente il commercio di animali da compagnia.
A tale scopo non si considerano atti di commercio
felino la vendita di prodotti del proprio allevamento
o sporadici casi di compravendita comunque legati
all'attivita' di allevamento. |
| Legittimato
a giudicare sulla sporadicita' e' il Consiglio Direttivo
Nazionale. |
| Art.
4: AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI E PERDITA
DELLA QUALITA' DI SOCIO |
 |
|
| L'esercizio
dei diritti sociali spetta ai Soci ordinari che
abbiano gia' effettuato il versamento della quota
sociale per l'anno solare in corso |
| La
posizione di Socio non e' trasmissibile. |
| Ogni
Socio ordinario ha diritto a un voto nelle assemblee
regionali e potra' portare una sola delega. |
| La
domanda di ammissione a socio, redatta su apposito
modulo predisposto dall'Associazione, e' accompagnata
dal versamento della quota sociale annuale, dovra'
essere presentata dall'interessato alla segreteria
regionale di sezione ove risiede ed approvata dal
Consiglio Direttivo Regionale di Sezione o dal Presidente,
se delegato in merito dal Consiglio. |
| Il
Segretario regionale di sezione inoltrera' in seguito
la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo
Nazionale per la ratifica. |
| La
domanda di ammissione potra' essere rifiutata dal
Consiglio Regionale di Sezione oppure non ratificata
dal Consiglio Direttivo Nazionale, con decisione
motivata. Il Socio non sara' considerato tale se
non dopo la comunicazione scritta da parte dell'Associazione. |
| Il
Socio rifiutato dal CDR di sezione, la cui decisione
dovra' essere presa entro 30 (trenta) dall'inoltro
della domanda di ammissione a socio, potra' ricorrere,
allegando copia del rifiuto motivato, al Consiglio
Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione del rifiuto stesso. |
| Il
Consiglio Direttivo Nazionale dovra' provvedere
in merito antro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione
del ricorso. |
| Lo
stesso decidera' invece sulle ratifiche delle ammissioni
a socio nel corso della prima riunione successiva. |
| Il
periodo associativo va dall'1 (uno) di gennaio al
31 (trentuno) di dicembre. |
| La
qualita' di socio si perde: |
| a)
per dimissioni; |
| b)
per mancato versamento della quota sociale entro
il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno; |
| c)
per espulsione; |
| d)
per scioglimento dell'associazione. |
| In
caso di dimissioni o provvedimento disciplinare
nei confronti di un socio che ricopra cariche sociali
all'interno dell'associazione, la sua sostituzione
dovra' avvenire entro 2 (due) mesi dal fatto che
ha reso vacante la carica |
| Per
la sostituzione si dovra' seguire la graduatoria
ottenuta in base ai voti riportati: il primo escluso
avra' quindi diritto alla carica vacante per il
rimanente lasso di tempo del mandato: in caso di
parita' di voto varra' l'anzianita' di iscrizione
all'ANFI. Ogni Socio che lo desideri puo' assistere,
quale semplice uditore, alle riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati
regionali (senza comunque alcun obbligo di convocazione
da parte dei suddetti Organi) |
| In
alcuni casi, a discrezione del Presidente di uno
degli organi sopraddetti, potra' essere richiesto
ai soci uditori presenti di lasciare il luogo dove
si svolge la seduta, per un determinato lasso di
tempo, al fine di poter continuare la riunione a
porte chiuse per la particolarita' dell'argomento. |
| Art.
5: ORGANI SOCIALI |
 |
|
| 1)
Sono Organi dell'ANFI |
| |
a)
le Sezioni Regionali |
| |
b)
l'assemblea dei Delegati Regionali |
| |
c)
Il Consiglio Direttivo Nazionale |
| |
d)
I Collegi dei Probiviri |
| |
e)
Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti |
| 2)
I membri degli Organi sociali in caso di dimissioni
e/o cessazione del mandato restano in carica fino
alla loro sostituzione. |
| Art.
6: SEZIONI REGIONALI |
 |
|
| Le
Sezioni Regionali promosse dall'Associazione o derivanti
da iniziative locali, sono rette da un Consiglio
Direttivo Regionale e regolate da uno speciale regolamento
uniformato al presente Statuto. |
| Dette
Sezioni sono costituite dalla riunione di un certo
numero di soci seguendo il criterio territoriale, |
| Il
riconoscimento ufficiale di una sezione regionale
e' deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale
che puo' tuttavia negare il riconoscimento o revocarlo
ove la concessione o la permanenza dello stesso
risultino in contrasto con le finalita' dell'Associazione. |
| Le
Sezioni regionali hanno il compito di promuovere
il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione,
assolvendo tutte quelle funzioni ad esse demandate
dallo Statuto, dalle norme e dai Regolamenti dell'Associazione. |
| Art.
7: ASSEMBLEA DEI DELEGATI (ASSEMBLEA NAZIONALE) |
 |
|
| I
Delegati regionali, eletti dai Soci nell'ambito
della propria Sezione, li rappresentano nelle Assemblee
nazionali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili |
| L'assemblea
dei Delegati Regionali e' composta da tutti delegati
eletti e viene convocata da parte del proprio presidente,
in sede ordinaria almeno una volta l'anno. |
| Puo'
essere convocata in sede straordinaria, per gravi
e/o urgenti motivi, dal presidente dell'Assemblea
dei Delegati, ogniqualvolta se ne presenti la necessita';
la convocazione puo' anche essere richiesta da almeno
_ (un quarto) dei delegati, ovvero dal Presidente
dell'Associazione |
| E'
di competenza dell'Assemblea dei Delegati Regionali: |
| a)
esaminare ed eventualmente modificare o abrogare
le norme, i regolamenti e le delibere emanati dal
Consiglio Direttivo Nazionale; esaminare e ratificare
la relazione presentata dal Presidente dell'Associazione
sull'andamento dell'Associazione; le norme e i regolamenti
eventualmente modificati o abrogati perdono la loro
efficacia al momento della loro modifica o abrogazione; |
| b)
esaminare ed approvare il rendiconto economico e
il bilancio di previsione annuale predisposti dal
Consiglio Direttivo Nazionale; |
| c)
esaminare, approvare o meno, ed eventualmente fare
proprie le istanze e proposte provenienti dalle
Sezioni Regionali |
| d)
deliberare lo scioglimento dell'ANFI e la conseguente
devoluzione del patrimonio sociale |
| Art.
8: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE |
 |
|
| Il
consiglio Direttivo Nazionale e' composto da 9 (nove)
membri eletti dall'Assemblea dei Delegati Regionali;
tali membri restano in carica un triennio e sono
rieleggibili. |
| Il
Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere:
nessuna delle suddette cariche e' compatibile con
qualsiasi delle altre in seno al Consiglio Direttivo
Nazionale. |
| Il
Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal
Presidente su iniziativa propria o su richiesta
scritta di un qualsiasi Consigliere. |
| I
Consiglieri, che non interverranno alla maggioranza
dei Consigli nell'arco di un anno solare saranno
da considerarsi decaduti. |
| Art.
9: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE |
 |
|
| Il
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione
ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa
nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; le
sue funzioni sono svolte in caso di assenza o impedimento,
dal Vice Presidente. |
| Il
Segretario Nazionale e il Tesoriere, ciascuno nel
proprio ambito, danno attuazione alle delibere del
Consiglio Direttivo Nazionale. |
| Il
Consiglio Direttivo Nazionale e' rivestito dei piu'
ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione,
nei limiti dell'oggetto sociale, del presente Statuto
e dei regolamenti vigenti tra cui: |
| a)
l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; |
| b)
emanare i regolamenti necessari per lo svolgimento
delle attivita' sociali; |
| c)
istituire le commissioni ritenute utili per il raggiungimento
degli scopi sociali; |
| d)
nominare i componenti della Commissione dei Libri
Genealogici |
| e)
approvare le esposizione o mostre; |
| f)
determinare l'ammontare della quota associativa
annuale all'Associazione; |
| g)
deliberare sulla perdita di qualita' di socio nei
casi di cui alle lettere a) et b) del precedente
articolo 4; |
| h)
rilasciare revocare o sospendere la concessione
di affisso; |
| i)
stabilire le tasse per l'iscrizione dei gatti al
LOI, per i passaggi di proprieta', per il rilascio
dei certificati e duplicati, per la concessione
di affissi nonche' quelle relative al riconoscimento
delle manifestazioni e all'iscrizione dei gatti
a queste ultime; |
| l)
provvedere a pubblicazioni di carattere di carattere
speciale o periodico; |
| m)
provvedere all'assunzione, alla nomina e al licenziamento
del personale occorrente per il funzionamento degli
uffici; |
| n)
tutto quanto, infine, e' necessario e/o utile per
il conseguimento degli scopi sociali |
| Art.
10: COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI DEI CONTI |
 |
|
| Il
Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti e' composto
da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti,
che durano in carica tre anni e sono rieleggibili,
nominati dall'Assemblea dei Delegati Regionali non
necessariamente tra i Soci dell'Associazione. |
| Il
Collegio nomina nel proprio ambito un Presidente. |
| Il
Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti esercita
tutti i compiti attribuiti per legge: controlla
i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo
dell'Associazione, verifica la regolarita' degli
atti amministrativi e la correttezza delle relative
scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento
dell'amministrazione con la facolta' di prendere
in esame tutti gli atti e documenti necessari per
l'espletamento del suo compito. |
| Dell'esito
delle proprie operazioni il Collegio redige regolare
verbale, da iscriversi in apposito registro. |
| Art.
11: COLLEGI DEI PROBIVIRI |
 |
|
| I
Collegi dei Probiviri si articolano in: |
| a)
Collegio Regionale dei Probiviri; |
| b)
Collegio Nazionale dei Probiviri. |
| Il
Collegio Regionale dei Probiviri e' composto da
3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Regionale dei
Soci non necessariamente tra Soci dell'Associazione;
almeno un membro del Collegio deve essere esperto
in Giurisprudenza. |
| Il
Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea
dei Delegati Regionali non necessariamente tra i
Soci dell'Associazione ed e' composto da 3 (tre)
membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. |
| Tutti
i membri del Collegio dei Probiviri Nazionali devono
essere Dottori in Giurisprudenza. |
| I
probiviri sia Regionali che Nazionali, durano in
carica 3 anni e sono rieleggibili. I Collegi nominano
nel proprio ambito un Presidente. |
| La
carica di proboviro e' incompatibile con qualsiasi
altra carica, sia nazionale che regionale, compresa
quella di delegato. |
| Non
ci dovra' essere nessun grado di parentela con i
membri effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale
o del Consiglio Direttivo Regionale. |
| Al
Collegio dei Probiviri Regionali e' demandato, in
primo grado, l'esame delle infrazioni commesse dai
soci della regione di propria competenza e l'applicazione
delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto
e dai Regolamenti dell'Associazione. |
| Al
Collegio Nazionale dei Probiviri e' demandata la
competenza in secondo grado dell'intera materia
disciplinare secondo quanto previsto dal presente
Statuto e dai regolamenti. E' inoltre compito del
Collegio Nazionale dei Probiviri il giudizio sui
conflitti tra Organi dell'Associazione. In questo
caso il Collegio sara' allargato ai due membri supplenti. |
| Art.
12: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELATIVI |
 |
|
| L'Associazione
puo' adottare nei confronti dei propri iscritti
provvedimenti di ordine disciplinare e/o cautelativo. |
| Provvedimento
cautelativo che puo' essere adottato sia dal Consiglio
Direttivo Nazionale che dai Collegi dei Probiviri: |
| a)
sospensione temporanea di un socio in attesa di
giudizio disciplinare. |
| Provvedimenti
disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio
Direttivo Nazionale o dai Consigli Direttivi Regionali
di sezione per il punto a) e dai Collegi dei probiviri
per i punti a), b) et c): |
| a)
richiamo scritto |
| b)
sospensione |
| c)
radiazione |
| Art.
13: PATRIMONIO |
 |
|
| Il
Patrimonio dell'Associazione e' costituito: |
| a)
dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che
siano gia' di proprieta' dell'Associazione o che
per acquisti, donazioni, lasciti e qualsiasi altro
titolo vengano in proprieta' dell'Associazione; |
| b)
delle eccedenze attive della gestione annuale che
l'Assemblea destinera' in sede di bilancio alla
costituzione di riserve. |
| In
caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio
verra' devoluto ad altra Associazione con finalita'
analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito
il Ministero per le politiche agricole |
| Art.
14: FONDO D'ESERCIZIO |
 |
|
| Il
Fondo d'esercizio e' costituito dalle seguenti entrate:
|
| a)
le quote sociali e tutte le altre somme corrisposte
dai Soci a fronte di servizi erogati dall'Associazione; |
| b)
qualsiasi provento derivante dall'organizzazione
o collaborazione a manifestazioni espositive; |
| c)
tutte le altre eventuali entrate o contributi a
favore dell'Associazione; |
| d)
residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative
varie non destinati alla costituzione di riserva; |
| e)
interessi sul patrimonio sociale. |
| Art.
15: ESERCIZIO FINANZIARIO |
 |
|
| L'esercizio
finanziario va dal 1ˇ (primo) gennaio al 31 (trentuno)
dicembre. |
| Ogni
anno il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla
compilazione del bilancio consuntivo al 31 (trentuno)
dicembre da sottoporre all'Assemblea dei Delegati
Regionali, insieme alle relazioni del Presidente
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti. |
| Per
la natura e la finalita' dell'Associazione, l'esercizio
sociale non potra' dar luogo ad utili o avanzi di
gestione, nonche' fondi, riserve o capitale ripartibili. |
| Art.
16: REGOLAMENTO GENERALE |
 |
|
| Per
l'applicazione delle norme contenute nel presente
Statuto nonche' per meglio disciplinare lo svolgimento
delle diverse attivita' che l'Associazione e' chiamata
a svolgere, il Consiglio Direttivo Nazionale dara'
corso alla compilazione di un regolamento generale
al presente Statuto, che dovra' essere approvato
dall'Assemblea e non potra' comunque derogare a
quanto stabilito dallo Statuto stesso. |
| Art.
17: FORO COMPETENTE |
 |
|
| In
caso di controversie è competente il Foro
di Torino. |
| Art.
18: NORME FINALI |
 |
|
| Per
quanto non previsto dal presente Statuto si applicano
le norme del C. C. |
| Art.
19: MODIFICHE |
 |
|
| Ogni
modifica al presente Statuto sara' di competenza
dell'Assemblea dei delegati Regionali, che in tale
sede dovra' deliberare con la maggioranza dei 2/3
(due terzi) degli aventi diritto al voto |